In conformità alla normativa emanata per l'assolvimento dei compiti umanitari commessi da convenzioni e risoluzioni internazionali: il Ministro della difesa esercita i relativi poteri e facoltà nei riguardi del Corpo militare della Croce rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate dello Stato; l'Associazione italiana della Croce rossa è tenuta ad attendere in via ordinaria secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della difesa, alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza dei corpi suddetti, al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza. Per la formazione delle infermiere volontarie, del personale del Corpo militare e del personale volontario per il soccorso, la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilità di formazione attraverso strutture clinicosanitarie militari o proprie strutture formative ordinate allo scopo specifico. (1) Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana è valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate. (2) L'organizzazione e il funzionamento dei servizi della Croce rossa italiana ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato e sono disciplinati dal regolamento. [5. Con direttiva del Capo di stato maggiore della difesa sono determinate le condizioni di impiego del Corpo militare della Croce rossa italiana e del corpo delle infermiere volontarie ausiliarie: in caso di emergenze per pubbliche calamità; per l’impiego all’estero per missioni internazionali; per attività addestrative. (3) ] (1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. mm), n. 1), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20. (2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. mm), n. 2), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20. (3) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. mm), n. 3), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.