La Direzione generale della previdenza militare e della leva può disporre che tutti o parte dei giudizi di riforma e rivedibilità siano sottoposti alla propria approvazione o controllo, ovvero all'approvazione o controllo di altra autorità sanitaria periferica a tal fine delegata. (1) Fermo quanto disposto dall'articolo 1939, la Direzione generale della previdenza militare e della leva può annullare o revocare d'ufficio i provvedimenti di riforma, da qualunque organo pronunciati, quando, in seguito a nuova visita, sia accertato che le cause che li hanno motivati erano insussistenti, o sono cessate, nel rispetto, rispettivamente, degli articoli 21nonies e 21quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, escluso il diritto all'indennizzo. A tal fine la Direzione generale può disporre controlli a campione sui provvedimenti di riforma, anche quando non dispone l'approvazione o il controllo generalizzato ai sensi del comma 1. (1) (1) Comma così modificato dall’ art. 8, comma 1, lett. a), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.