Art. 1986 Codice Ordinamento Militare - Rimpatrio definitivo e temporaneo dei residenti all'estero

I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 1985, rimpatriati prima del compimento del trentesimo anno di età, sono obbligati a presentarsi alla visita di leva entro il trimestre successivo a quello in cui sono rimpatriati; i cittadini risultati idonei alla visita di leva iniziano il servizio di leva entro il semestre successivo al trimestre in cui è stata effettuata la visita e, comunque, non oltre il trimestre successivo in relazione alle esigenze funzionali di Forza armata. I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 1985, rimpatriati o residenti all'estero dopo il raggiungimento dell'età indicata al comma 1, sono collocati in congedo illimitato. I cittadini, dispensati dal presentarsi alle armi ai sensi dell'articolo 1985, in possesso anche della cittadinanza di uno Stato estero, possono essere dispensati dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe, se dimostrano di aver prestato nelle Forze armate dello Stato estero un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con lo Stato. (1) Gli italiani nati all'estero, o espatriati nei termini e nelle condizioni previste dall’ articolo 1958, comma 1, lettere a) e b) non perdono il titolo ad ottenere l'arruolamento provvisorio senza visita con dispensa dal presentarsi alle armi o la dispensa dopo l’arruolamento, qualora rientrino nel territorio della Repubblica: a) per compiere un regolare corso di studi, di qualsiasi natura e durata; b) per giustificati motivi, per un periodo non eccedente, rispettivamente, i dodici mesi per i provenienti dai Paesi europei o dal bacino mediterraneo, i ventiquattro mesi per i provenienti dagli altri Paesi. Chi non torni all'estero al termine degli studi per i quali è rimpatriato o prima della scadenza dei termini di cui al comma 4, lettera b), perde i benefici accordatigli per la sua qualità di residente all'estero, salvo la possibilità di riacquistarli, qualora un nuovo espatrio si verifichi nelle condizioni previste dall’ articolo 1958, comma 1, lettere a) e b). (1) Comma così corretto da Comunicato 30 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 30 settembre 2010, n. 229.




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