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  • Art. 155 Codice Ordinamento Militare - Istituzione e funzioni dell’Arma dei carabinieri

Art. 1987 Codice Ordinamento Militare - Rimpatrio degli arruolati residenti all’estero

I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva, che intendono rimpatriare o devono rimpatriare per compiere la ferma di leva, ne danno comunicazione alle autorità diplomatiche o consolari. I richiedenti che dagli accertamenti sanitari disposti dalle autorità diplomatiche o consolari risultano abili al servizio militare sono avviati in Patria da dette autorità al comando competente. Le spese di viaggio sono anticipate dalle autorità diplomatiche o consolari e poste a carico del bilancio del Ministero della difesa.




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