Gli accertamenti medicolegali che, in conformità alle norme del codice e del regolamento, devono o possono farsi presso le strutture sanitarie di cui all'articolo 195, possono essere compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette da ufficiali superiori medici. (1) Ai direttori di tali infermerie che hanno i gradi predetti sono in ogni caso estese le attribuzioni medicolegali riservate ai direttori delle strutture sanitarie di cui all'articolo 195, sia in sede di osservazione per tutti i casi nei quali questa è attualmente prevista, sia in sede di rassegna. (2) (1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. nn), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20. (2) Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. i), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.