Art. 1995 Codice Ordinamento Militare - Norme ulteriori per il ritardo per motivi di studio d'istruzione secondaria superiore

La domanda di ritardo di cui all’ articolo 1994, comma 1, lettera a), deve essere: corredata di certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola o certificazione sostitutiva per i privatisti iscritti a sostenere l'esame di idoneità o di Stato conclusivi dei corsi di scuola secondaria superiore o di abilitazione presso gli istituti di cui al citato comma 1, lettera a); presentata entro il 30 settembre dell'anno scolastico per il quale si richiede il beneficio, fatti salvi i nati nell'ultimo trimestre dell'anno i quali possono presentare domanda anche in sede di chiamata alla leva. (1) Il ritardo, se concesso, ha decorrenza immediata e fino al 30 settembre dell'anno successivo. (1) Lettera così corretta da Comunicato 30 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 30 settembre 2010, n. 229.




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