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  • Art. 1294 Codice Ordinamento Militare - Condizioni particolari per l’avanzamento dei marescialli

Art. 20 Codice Ordinamento Militare - Enti vigilati

Sono posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa: l’Agenzia industrie difesa; la Difesa servizi spa; l’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia; l’Opera nazionale per i figli degli aviatori; l’Unione italiana tiro a segno; la Lega navale italiana; l'Associazione italiana della Croce rossa, per le componenti ausiliarie delle Forze armate; la Cassa di previdenza delle Forze armate. L’organizzazione, i compiti e le funzioni dell’Agenzia industrie difesa e della Difesa servizi spa sono rispettivamente disciplinati nell’articolo 48 e nell’articolo 535. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h), del comma 1; la disciplina relativa alle componenti ausiliarie delle Forze armate dell’Associazione italiana della Croce rossa è contenuta negli articoli 196, 197 e da 1626 a 1760. (1) (1) Comma così corretto da Comunicato 7 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 7 settembre 2010, n. 209.




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