• Home
  • C. Ord. Militare
  • Art. 956 Codice Ordinamento Militare - Cause di cessazione dalla ferma o dalla rafferma

Art. 200 Codice Ordinamento Militare - Visite medico­legali

Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico­legali ai propri dipendenti, nei seguenti casi: (3) per accertare l'esistenza, la natura e il grado di infermità sulle quali si devono motivare provvedimenti di licenza, di aspettativa, di riforma e di riposo, di impiegati non appartenenti a quelle amministrazioni statali contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461; tali accertamenti sono praticati sempre con visite collegiali se si tratta di collocamento in riforma o a riposo, mentre per il collocamento in aspettativa la visita è fatta da un solo ufficiale medico; per stabilire la reale esistenza dell'allegata inabilità fisica dei rivenditori di generi di privativa, che chiedono di essere rappresentati da un commesso; l'accertamento si esegue mediante visita collegiale; per verificare l'inabilità allegata dagli alunni delle scuole primarie e secondarie che domandano la esenzione dalle esercitazioni di educazione fisica; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico; per constatare l'idoneità fisica degli aspiranti a impieghi in pubbliche amministrazioni; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico, se non è esplicitamente richiesto l'intervento di un collegio medico; per accertare malattie dei docenti delle scuole primarie e secondarie, che chiedono il conferimento di indennità per motivi di salute; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico, salvo i casi nei quali venga tassativamente richiesta la visita collegiale dall'autorità interessata; per accertare se esista indicazione alle cure balneo­termali negli stabilimenti militari, secondo le relative norme in vigore; per accertare l'inabilità assoluta e permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche; per stabilire le condizioni fisiche dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali chiedono di fare la cessione del quinto dello stipendio; la visita è eseguita da un solo ufficiale medico; per accertare l'idoneità fisico­psichica di coloro che aspirano alla patente di conduttori di autoveicoli: la visita è eseguita da un solo ufficiale medico; l) per reclutamento e riforma degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile; ai fini del collocamento in congedo straordinario per infermità dei dipendenti della pubblica amministrazione; altre visite non contemplate nelle lettere precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa, ovvero attribuite dalla legge alla competenza di ufficiali medici, in base alle disposizioni che ne regolano l'esercizio. (1) Le autorità o i privati che richiedono le visite rivolgono ufficialmente la domanda alla Direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al Comando dal quale dipende l'infermeria di corpo se la visita deve essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell'istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare competente per territorio. (4) (1) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. o), n. 1), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248. (2) Rubrica così modificata dall’art. 8, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (3) Alinea così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. o), n. 2), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 e, successivamente, dall’art. 8, comma 1, lett. l), n. 3), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare