Le visite medico legali di cui all’articolo 200 possono essere praticate: (2) presso il policlinico o i centri ospedalieri militari; presso i dipartimenti militari di medicina legale; presso le infermerie di corpo ovvero ogni altro ente militare, purché provvisto di idonei gabinetti medici e dei necessari mezzi di indagine e non si tratti di visite collegiali; (3) presso gli istituti di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare per effettuare ogni tipo di accertamento in materia di idoneità al volo civile (4). Le visite di cui al comma 1 del presente articolo possono, eventualmente, essere eseguite anche a domicilio allorché si tratti di constatare infermità che, per la loro gravità reale o addotta, impediscano all'interessato di muoversi dalla propria abitazione. Per ogni visita praticata è redatta apposita dichiarazione medica da rimettere alla Direzione dello stabilimento sanitario o al Comando del Corpo o distaccamento presso cui è stata eseguita la visita, per la trasmissione d'ufficio all'autorità che ha richiesto la visita stessa. Per ogni visita eseguita, anche a domicilio dagli ufficiali medici, i privati e le autorità corrispondono un compenso il cui importo e modalità di versamento è stabilito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. (1) Rubrica così modificata dall’art. 8, comma 1, lett. m), n. 1), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (2) Alinea così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. m), n. 2.1), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (3) Lettera così sostituita dall’art. 8, comma 1, lett. m), n. 2.2), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (4) Lettera così modificata dall’art. 8, comma 1, lett. m), n. 2.3), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.