Art. 2022 Codice Ordinamento Militare - Chiamata alle armi degli arruolati nel Corpo degli equipaggi militari marittimi

La data dell’avviamento alle armi degli arruolati nel Corpo degli equipaggi militari marittimi è determinata dal Ministro della difesa in relazione alle esigenze della Marina militare. Alla chiamata, nel rispetto del termine massimo di cui all’ articolo 1961, comma 2 e all’avviamento alle armi provvedono i competenti uffici delle Capitanerie di porto. Gli arruolati, alla data fissata, vengono presi in forza dai centri addestramento reclute della Marina militare.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto