Art. 2039 Codice Ordinamento Militare - Trattamento economico dei militari di leva e disciplina dei diritti costituzionali. Sanità militare. Rinvio

Il trattamento economico e le altre provvidenze economiche a favore dei militari di leva e loro superstiti sono disciplinati dalle disposizioni del titolo II del libro VI. Fatto salvo quanto disposto nella presente sezione, i diritti dei militari di leva e le relative limitazioni e modalità di esercizio sono disciplinate dalle disposizioni del titolo IX del libro IV. I diritti di cui al comma 2 sono esercitati compatibilmente con le circostanze straordinarie e urgenti del tempo di guerra o dello stato di grave crisi internazionale. Ai fogli di congedo, copie di fogli matricolari e stato di servizio dei militari di leva e alle comunicazioni della inidoneità al servizio di leva si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1024. Ai militari di leva si applicano le norme in tema di sanità militare.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto