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  • Art. 249 Codice Ordinamento Militare - Rifugi alpini demaniali e rifugi alpini pubblici e privati di interesse della Difesa

Art. 206 Codice Ordinamento Militare - Servizio per le emergenze di salute pubblica

Gli organi della Sanità militare collaborano, nell’ambito dell’attività di contrasto delle emergenze di salute pubblica, legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, e della prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria e le malattie degli animali, con: il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, ai sensi dell’articolo 1, del decreto­legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito dalla legge 26 maggio 2004, n. 138; il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, ai sensi dell’articolo 1 del decreto­legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.




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