Art. 2060 Codice Ordinamento Militare - Diritti dei militari richiamati in ordine al rapporto di lavoro e alla partecipazione a concorsi pubblici

In ordine alla conservazione del posto di lavoro, alla partecipazione a pubblici concorsi, ai titoli valutabili e al computo del servizio militare nell’anzianità di servizio si applicano, ai richiamati alle armi, gli articoli 2048, commi 1, 3, e 4, 2049, 2050, 2051 e 2052. Alla fine del richiamo il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi, di trenta giorni se ha avuto durata superiore a dieci mesi. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto. Il lavoratore, salvo il caso di recesso per giusta causa di cui all’articolo 2119 del codice civile, non può essere licenziato prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa della occupazione. Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro. Per i rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell'anzianità di servizio. Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2111 del codice civile, in relazione al primo e terzo comma dell'articolo 2110 dello stesso codice.




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