Art. 2057 Codice Ordinamento Militare - Sospensione dell'invio in congedo illimitato in caso di prolungamento della leva a seguito di dichiarazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale
Il Ministro della difesa può ordinare, con manifesto o con precetto personale, speciali chiamate, normalmente in giorno festivo, dei militari di truppa in congedo illimitato per il controllo della forza in congedo. I militari di cui al comma 1 sono obbligati a rispondere a tali chiamate, attenendosi alle modalità indicate nel manifesto o nel precetto personale. Essi non hanno diritto ad alcun assegno o indennità, sono rilasciati in libertà nello stesso giorno di presentazione e sono considerati, ad ogni altro effetto diverso dall'applicazione della legge penale militare, come militari in servizio. Se la chiamata di cui al comma 1 comporta la presentazione in una località diversa da quella di residenza, il militare ha diritto al viaggio gratuito, su esibizione del precetto personale.