Art. 208 Codice Ordinamento Militare - Categorie di personale

Il personale impiegato dalla Sanità militare è costituito da: a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate; b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario; ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie; cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni. L'attività sanitaria è consentita al personale in possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 213 per i soccorritori militari. Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. oo), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20. Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. pp), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.




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