In deroga all’articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma. (1) [1bis. L'autorità sanitaria militare da cui dipende l'organizzazione e il funzionamento di ciascuna struttura sanitaria, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze funzionali e di servizio, riconosce al personale medico e paramedico che vi opera e ne faccia richiesta, la facoltà di esercitare attività liberoprofessionali nell'ambito della struttura sanitaria stessa. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. b) della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della salute, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i limiti per l'esercizio delle attività liberoprofessionali nell'ambito delle strutture sanitarie militari, anche apportando le necessarie modifiche al regolamento di cui all'articolo 1, comma 3. (3) (4) ] (1) Comma corretto da Comunicato 7 settembre 2010, pubblicato nella G.U. 7 settembre 2010, n. 209 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. rr), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20. (2) Rubrica così modificata dall’art. 8, comma 1, lett. n), n. 1), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (3) Comma aggiunto dall’art. 8, comma 1, lett. n), n. 2), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (4) Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, e dall’allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016.