Art. 2121 Codice Ordinamento Militare - Modifiche al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 ­ codice penale militare di pace

Al codice penale militare di pace sono apportate le seguenti modifiche: l’articolo 273 è sostituito dal seguente: «Art. 273 (Reati commessi all’estero o in corso di navigazione) Per i reati commessi all'estero è competente il Tribunale militare di Roma. La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, è di competenza del Tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato»; b) l’articolo 409 è sostituito dal seguente: «Art. 409 (Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza) Per le funzioni e i provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza, del presidente e dell’Ufficio militare di sorveglianza, si applicano le disposizioni del presente codice e, in quanto compatibili, quelle dell’ordinamento penitenziario comune. La pena della reclusione militare è espiata negli stabilimenti militari di pena, secondo le modalità previste dal codice dell’ordinamento militare; il magistrato militare di sorveglianza esercita la vigilanza sull’osservanza delle relative norme e sull’esecuzione della pena militare detentiva»; c) dopo l’articolo 261bis sono inseriti i seguenti: «Art. 261ter (Ricorso per Cassazione) Contro i provvedimenti dei giudici militari è ammesso ricorso per Cassazione secondo le norme del codice di procedura penale»; «Art. 261quater (Giudizio davanti alla Corte militare di Appello) Il giudizio d'appello, compreso quello sulla riabilitazione militare, è regolato dalle norme del codice di procedura penale; sulla impugnazione dei provvedimenti del giudice per l’udienza preliminare decide la Corte militare di appello, in camera di consiglio».




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto