Art. 2126 bis Codice Ordinamento Militare - Disposizioni di coordinamento con la legge 12 gennaio 1991, n. 13

Gli atti di nomina agli incarichi comunque denominati, di comandante territoriale, logistico, ovvero della formazione dell'Esercito italiano, della Marina e dell'Aeronautica militare, ove non altrimenti previsto dal codice, sono adottati nella forma del decreto del Ministro della difesa. Articolo inserito dall’ art. 14, comma 2, lett. e), D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.




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