Art. 2126 Codice Ordinamento Militare - Modifiche al decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261

L’ articolo 3 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Applicazione) 1. Il Ministero della salute, il Centro nazionale sangue, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, e il Ministero della difesa per il servizio trasfusionale di cui all’ articolo 205 del codice dell’ordinamento militare, sono le autorità responsabili del rispetto dei requisiti di cui al presente decreto.».




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