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Art. 2129 Codice Ordinamento Militare - Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, e alla legge 23 dicembre 1994, n. 724

All’ articolo 31, primo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole «Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143 sul Tiro a segno nazionale e successive modificazioni», sono sostituite dalle seguenti: «Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell’ordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare». 2. L’ articolo 43, comma 4, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è così sostituito: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, emana, con proprio decreto, il regolamento di gestione e utilizzo del fondo casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate».




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