All’ articolo 31, primo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole «Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143 sul Tiro a segno nazionale e successive modificazioni», sono sostituite dalle seguenti: «Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell’ordinamento militare e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare». 2. L’ articolo 43, comma 4, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è così sostituito: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, emana, con proprio decreto, il regolamento di gestione e utilizzo del fondo casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate».