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Art. 213 Codice Ordinamento Militare - Speciali competenze del personale infermieristico e dei soccorritori militari

Nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali, nonché sui mezzi aerei e unità navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali, nei casi di urgenza ed emergenza: a) in assenza di personale medico, al personale infermieristico militare specificatamente formato e addestrato è consentita l’effettuazione di manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di pre­ospedalizzazione del traumatizzato; b) in assenza di personale sanitario, ai soccorritori militari è consentita l’applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute.




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