Nella legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’ articolo 2, comma 28, è così sostituito: «28. Il Corpo della Guardia di finanza ha il diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell’apposito ente, può consentire l’uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell’ articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell’immagine del Corpo della Guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.»; b) nell’ articolo 2, comma 195: b.1) le parole «comma 190» sono sostituite dalle parole: «comma 2 dell’ articolo 314 del codice dell’ordinamento militare»; b.2) le parole «comma 189» sono sostituite dalle parole: «comma 1 dell’ articolo 314 del codice dell’ordinamento militare»; c) nell’ articolo 2, comma 196, le parole «comma 190» sono sostituite dalle parole «comma 2 dell’ articolo 314 del codice dell’ordinamento militare».