Art. 2133 Codice Ordinamento Militare - Permute

Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all’ articolo 545, di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia di finanza. A tale fine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento, a norma del comma 2 dell'articolo 545. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.




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