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Art. 2134 Codice Ordinamento Militare - Tempestività dei pagamenti per forniture di materiali destinati al Corpo della Guardia di finanza

Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestività dei pagamenti per le forniture di materiali destinati al Corpo della guardia di finanza e relativi ad attività operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all’estero, il Comando generale della guardia di finanza è autorizzato a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del novanta per cento del valore delle forniture collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento.




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