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Art. 2135 Codice Ordinamento Militare - Clausola di salvaguardia in tema di adozione degli atti e dei provvedimenti relativi al personale del Corpo della Guardia di finanza

Per il Corpo della Guardia di finanza restano ferme le competenze del Comandante generale in materia di adozione degli atti e provvedimenti di gestione del personale, in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.




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