Art. 214 Codice Ordinamento Militare - Individuazione degli istituti

Il presente titolo disciplina: le scuole militari; gli istituti militari di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate; gli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze armate; d) le scuole carabinieri; e) le scuole allievi operai. La formazione del personale militare avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del libro IV.




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