Il presente titolo disciplina: le scuole militari; gli istituti militari di formazione iniziale o di base degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate; gli istituti di formazione superiore degli ufficiali delle Forze armate; d) le scuole carabinieri; e) le scuole allievi operai. La formazione del personale militare avviene ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del libro IV.