Art. 2140 Codice Ordinamento Militare - Ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza

Il Corpo della guardia di finanza può arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Ai corsi si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che: siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69; b) non abbiano superato il 32° anno d'età alla data indicata nel bando di concorso; siano riconosciuti in possesso dell'idoneità psico­fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale; non siano già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata. (1) Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti: i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalità dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo anche la durata dei corsi; le modalità per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza; i requisiti psico­fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata. (1) Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico­logistico­amministrativo. (2) Fermi restando gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa vigente, gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possono partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 2143­bis, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di età. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione della graduatoria di merito. (2) Per quanto non espressamente previsto, si applicano al Corpo della guardia di finanza, in quanto compatibili, le norme sugli ufficiali in ferma prefissata contenute nel presente codice. (2) (1) Comma così sostituito dall’ art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, che ha sostituito gli originari commi 1 e 2 con gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5. (2) Comma aggiunto dall’ art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, che ha sostituito gli originari commi 1 e 2 con gli attuali commi 1, 2, 3, 4 e 5.




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