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Art. 2149 Codice Ordinamento Militare - Disposizioni in materia di disciplina militare per il personale del Corpo della Guardia di finanza

Per il personale del Corpo della Guardia di finanza le sospensioni dall’impiego di cui alla sezione IV del capo III del titolo V del libro IV del presente codice sono adottate: a) dal Ministro dell’economia e delle finanze nei confronti degli ufficiali generali e colonnelli; b) dal Comandante generale nei confronti del restante personale. La potestà sanzionatoria di stato per il personale del Corpo della Guardia di finanza compete: al Ministro dell’economia e delle finanze nei confronti degli ufficiali generali e colonnelli; al Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nei confronti del restante personale. La decisione di sottoporre un ufficiale del Corpo della Guardia di finanza ad inchiesta formale spetta alle seguenti autorità: al Ministro dell’economia e delle finanze se si tratti di ufficiali generali o colonnelli; al Comandante generale per i restanti ufficiali. Per i militari del Corpo della Guardia di finanza diversi da quelli di cui al comma 3, la decisione spetta ai Comandanti regionali ed equiparati da cui i militari dipendono per ragioni di impiego; qualora manchi tale dipendenza l’inchiesta formale è disposta dal Comandante regionale nella cui giurisdizione il militare risiede. Il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza può in ogni caso ordinare direttamente un’inchiesta formale nei confronti del personale di cui al presente comma. In caso di corresponsabilità tra: ufficiali e altri militari del Corpo della Guardia di finanza per fatti che configurano un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali. Fino a quando non sia convocata la Commissione di disciplina l’autorità competente ai sensi del comma 3 può ordinare, per ragioni di convenienza, la separazione dei procedimenti; militari del Corpo della Guardia di finanza non appartenenti alla categoria ufficiali e dipendenti per l’impiego da Comandanti regionali o equiparati diversi o residenti in giurisdizioni diverse, l’inchiesta è disposta dal Comandante regionale o equiparato competente a provvedere per il militare più elevato in grado o più anziano. Le autorità che hanno disposto l’inchiesta formale, in base alle risultanze della stessa: qualora ritengano che al militare debba o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nell’ articolo 1357, comma 1, lettere a) e b), ne fanno proposta alle autorità indicate al comma 2; qualora ritengano che al militare possano essere inflitte le sanzioni disciplinari indicate all’ articolo 1357, comma 1, lettere c) e d), ne ordinano il deferimento ad una Commissione di disciplina. Le facoltà previste dall’ articolo 1389, per il personale del Corpo della Guardia di finanza, si intendono riferite al Ministro dell’economia e delle finanze o al Comandante generale. Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 866, per il personale del Corpo della Guardia di finanza la perdita del grado è disposta, previo giudizio disciplinare, in caso di condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure una delle pene accessorie di cui all’articolo 19, primo comma, numeri 2) e 6), del codice penale.




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