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  • Art. 2158 Codice Ordinamento Militare - Retribuzione delle forze di completamento per le Forze di polizia a ordinamento militare

Art. 215 Codice Ordinamento Militare - Ordinamento e funzionamento degli istituti militari

Le disposizioni relative alle sedi all'ordinamento e al funzionamento generale degli istituti militari di cui al presente titolo sono emanate: (3) a) dal Capo di stato maggiore della difesa, per gli istituti interforze; b) dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per quanto di rispettiva competenza (4). (1) 1­bis. Le disposizioni relative a ordinamento e funzionamento dei programmi scolastici delle scuole militari sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (2) (1) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. p), n. 1), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248. (2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. p), n. 2), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248. (3) Alinea così modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7. (4) Lettera così modificata dall’art. 3, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.




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