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  • Art. 332 Codice Ordinamento Militare - Limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari

Art. 2151 Codice Ordinamento Militare - Posti riservati a particolari categorie nei concorsi per il reclutamento del personale del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile

Il comma 1 dell’ articolo 9 del decreto­legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, è così sostituito: «1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso: per il reclutamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza e del corrispondente personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, è riservato al coniuge e aifigli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti; per il reclutamento del personale dei ruoli degli ispettori del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile, è riservato al coniuge e ai figlisuperstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.».




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