Art. 2155 Codice Ordinamento Militare - Retribuzione del personale di leva delle Forze di polizia a ordinamento militare

In caso di ripristino della coscrizione obbligatoria, al personale che adempie gli obblighi di leva nelle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal libro VI, titolo II.




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