Art. 2157 Codice Ordinamento Militare - Retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare

Agli allievi delle scuole e delle accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui all’ articolo 1798, secondo le modalità ivi previste. (1) (1) Comma così modificato dall’ art. 9, comma 1, lett. f), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248.




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