Art. 2160 Codice Ordinamento Militare - Omogeneizzazione stipendiale per le Forze di polizia a ordinamento militare

Agli ufficiali delle Forze di polizia a ordinamento militare si applicano le disposizioni di cui agli articoli 43, commi 16, 22 e 23, e 43­ter, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.




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