Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso alla data del 21 marzo 2000 del brevetto di pilota militare e del requisito di almeno diciotto anni di servizio, che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all'articolo 966, è corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo dei premi previsti dall'articolo 1803 e quello dei relativi premi biennali percepiti. (1) (3) Agli ufficiali di cui al comma 1 che, in possesso delle specifiche qualifiche previste per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo ed in qualsiasi condizione meteorologica, alla data del 21 marzo 2000 avevano superato il quarantacinquesimo anno di età e non superato il cinquantesimo anno di età, è corrisposto in unica soluzione al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio un premio di importo pari alla metà dell'importo complessivo dei premi di cui all'articolo 1803. (4) (3) Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto dell'ammissione al corso, una ferma volontaria, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi, di durata pari a quattordici anni se provenienti dal ruolo normale e di sedici anni se provenienti dal ruolo aeronavale. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme eventualmente contratte. (2) Al termine della ferma contratta, gli ufficiali di cui al comma 3 sono ammessi a contrarre le ferme volontarie di cui all'articolo 966 ed a percepire i premi di cui all'articolo 1803. (3) (5) (1) Comma così sostituito dall’ art. 9, comma 1, lett. g), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, che ha sostituito l’originario comma 1 con gli attuali commi 1, 2, 3 e 4. (2) Comma aggiunto dall’ art. 9, comma 1, lett. g), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, che ha sostituito l’originario comma 1 con gli attuali commi 1, 2, 3 e 4. (3) Comma abrogato dall’ art. 1, comma 261, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015. (4) Comma aggiunto dall’ art. 9, comma 1, lett. g), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248, che ha sostituito l’originario comma 1 con gli attuali commi 1, 2, 3 e 4. (5) Per la riduzione dell’importo del premio di cui al presente comma, vedi l’ art. 1, comma 260, L. 23 dicembre 2014, n. 190.