All’ articolo 51, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole «le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,» sono inserite le seguenti: «i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’ articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’ art. 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42».