Art. 2181 Codice Ordinamento Militare - Speciale elargizione ai superstiti degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile deceduti durante il servizio ed equo indennizzo

Ai superstiti degli allievi delle Forze di polizia ad ordinamento civile si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1895. Agli allievi delle Forze di polizia ad ordinamento civile si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1882.




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