Art. 2182 Codice Ordinamento Militare - Speciale elargizione ai superstiti del personale e degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile deceduti a causa di servizio

Ai superstiti del personale e degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile, si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1896.




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