Art. 2183 Codice Ordinamento Militare - Speciale trattamento pensionistico di reversibilità ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare

Ai superstiti del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 1897, anche in caso di decesso in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico.




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