Art. 2185 Codice Ordinamento Militare - Personale civile e cittadini italiani esposti all’uranio impoverito e ad altro materiale bellico

La speciale elargizione di cui all’ articolo 1907, è corrisposta, con le stesse modalità, alle seguenti categorie di personale e loro superstiti: al personale civile italiano impiegato nelle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente; al personale civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti; al personale civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b); ai cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell’ambito di programmi aventi luogo nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b); ai cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali è conservato munizionamento pesante o esplosivo e nelle aree di cui alla lettera b). I termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nel comma 1, entro il limite massimo di spesa stabilito nell’ articolo 603, sono disciplinati dal regolamento.




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