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Art. 2188 quinquies Codice Ordinamento Militare - Disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale

Il Ministro della difesa nei tre mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione previsti dagli articoli 2188­bis, 2188­ter e 2188­quater, promuove incontri con le organizzazioni sindacali rappresentative per i casi di reimpiego del personale civile ivi in servizio, secondo i criteri e le procedure fissati dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, e favorisce, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'attivazione di programmi di riconversione professionale. I reimpieghi di cui al comma 1 avvengono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, attraverso le strutture e il personale esistenti, lo Stato maggiore della difesa svolge le funzioni di direzione e monitoraggio del processo di attuazione dei provvedimenti di soppressione e di riconfigurazioni previsti dagli articoli 2188­bis), 2188­ter) e 2188­quater) nonché, in caso di comprovate e sopravvenute necessità, quelle connesse all'individuazione e all'attuazione di eventuali provvedimenti correttivi al programma di contrazione strutturale in modo da assicurare, in ogni caso, gli obiettivi di riduzione fissati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento prevista dall'articolo 12, comma 2, sullo stato di avanzamento del programma di soppressioni e riorganizzazioni delle strutture militari di vertice, operative, logistiche, territoriali, formative e infrastrutturali, di cui agli articoli 2188­bis, 2188­ter e 2188­quater, il Ministro della difesa dà evidenza, a consuntivo, tenuti presenti anche i provvedimenti ordinativi adottati negli anni precedenti, degli effettivi risultati conseguiti sul piano delle riduzioni della spesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Con cadenza annuale, presso il Ministero della difesa, sono svolti incontri, per le materie di competenza, con il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali rappresentative sullo stato di attuazione del programma di revisione dello strumento militare nazionale. Articolo inserito dall’ art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 7.




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