Art. 2190 Codice Ordinamento Militare - Unità produttive e industriali dell’Agenzia industrie difesa

I contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa, di cui all'articolo 559, sono determinati per gli importi, rispettivamente, di euro 5.500.000 nell'anno 2012, euro 3.800.000 nell'anno 2013 e euro 3.000.000 nell'anno 2014; a decorrere dall'anno 2015 i suddetti contributi sono soppressi. Qualora il processo di risanamento delle unità produttive di cui all'articolo 48, comma 1, non risultasse conseguito con il bilancio 2014 per il complesso delle unità produttive, ovvero il bilancio di esercizio a tale data non fosse presentato al Ministero della difesa, si procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri di economica gestione e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità che hanno raggiunto tale capacità, anche mediante la costituzione di società di servizi. (1) (4) L’articolo 144 del regolamento cessa di avere efficacia a decorrere dalla data di eventuale chiusura ovvero di trasferimento all’Agenzia dell’ultimo degli enti dipendenti dal Segretariato generale della difesa di cui al medesimo articolo. (3) L'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del regolamento, comunque non oltre la scadenza del 31 dicembre 2014 e, in ogni caso, entro i limiti della spesa già sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia di contratti, ridotta per gli anni 2012, 2013 e 2014, rispettivamente, del dieci per cento, del venti per cento e del trenta per cento. (2) (4) (1) Comma sostituito dall'art. 5, comma 2, lett. e), n. 1, D.L. 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 13 e, successivamente, così modificato dall'art. 7, comma 5, lett. a), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135. (2) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, lett. e), n. 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 13. (3) Comma così modificato dall’ art. 9, comma 1, lett. h), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248. (4) Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l’ art. 1, comma 379, L. 23 dicembre 2014, n. 190.




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