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  • Art. 1339 Codice Ordinamento Militare - Disposizioni generali sull’avanzamento per merito di guerra

Art. 2193 Codice Ordinamento Militare - Porti militari

In via transitoria, fino alla pubblicazione del decreto previsto dall’ articolo 238, comma 2, sono porti o specifiche aree portuali destinati unicamente o principalmente alla difesa militare quelli già in consegna al Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del presente codice, e il cui elenco è recato dall’articolo 1120 del regolamento.




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