Art. 2194 Codice Ordinamento Militare - Disciplina transitoria in materia di acquisti a seguito di confisca

Le disposizioni di cui all’ articolo 319 si applicano anche alle armi, alle munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali di interesse militare per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2009, n. 108, è stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione.




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