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Art. 2195 Codice Ordinamento Militare - Contributi a favore di Associazioni combattentistiche

Per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro della difesa provvede con proprio decreto alla ripartizione di tali risorse, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549. Articolo così sostituito dall’ art. 1, comma 271, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.




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