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  • Art. 102 Codice Ordinamento Militare - Organizzazione operativa dell'Esercito italiano

Art. 2196 bis Codice Ordinamento Militare - Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui all'articolo 655, riservati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata: limiti di età, comunque non superiori a 45 anni; titoli di studio non inferiori al diploma di istruzione secondaria di secondo grado; estensione anche ai volontari in servizio permanente; permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino a un massimo di 5 anni. Articolo inserito dall’ art. 5, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.




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