Sino all'anno 2024, ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in deroga agli articoli 690 e 691, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, riservato ai volontari in servizio permanente che hanno maturato la permanenza minima nel ruolo di provenienza, stabilita con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a cinque anni. Sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, in presenza di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche dei ruoli, in aggiunta ai concorsi di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, previa autorizzazione del Capo di Stato maggiore della difesa, possono essere banditi concorsi interni per titoli riservati ai volontari in servizio permanente. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto. Articolo modificato dall’ art. 9, comma 1, lett. l), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 e, successivamente, così sostituito dall’ art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.