• Home
  • C. Ord. Militare
  • Art. 1317 Codice Ordinamento Militare - Limite alle promozioni per gli ufficiali

Art. 2199 Codice Ordinamento Militare - Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia

Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2015, in deroga all’ articolo 703, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere. (1) 2. Nello stesso anno può essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si applica ai volontari in ferma prefissata in congedo. (2) 3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure è di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate. 4. Dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3: a) una parte è immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure minime percentuali: 1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza; 3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; 4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato; 5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; (3) b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure massime percentuali: 1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri (6) ; 2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza; 3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; 4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato; 5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria (4). 5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale. 6. I criteri e le modalità per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalità di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati. 7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 è rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalità sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto è trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. 7bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso, mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonché per la parte restante, nella misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale già vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai volontari di quelli previsti per l'anno successivo. (5) 7ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui al comma 7bis, i concorrenti devono avere completato la ferma prefissata di un anno. (5) (1) Comma così modificato dall'art. 5, comma 6, D.L. 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2010, n. 126, e, successivamente, dall’ art. 10, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8. (2) Comma così modificato dall’ art. 10, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8. (3) Lettera così modificata dall’ art. 10, comma 1, lett. l), n. 3.1), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8. (4) Lettera così modificata dall’ art. 10, comma 1, lett. l), n. 3.2), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8. (5) Comma aggiunto dall’ art. 10, comma 1, lett. l), n. 4), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8. (6) Vedi, anche, l'art. 3, comma 6, Ordinanza 12 luglio 2011, n. 3951. (7) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l’ art. 3, comma 3bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e l'art. 16ter, comma 1, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.




Leggi altri articoli in: Codice Ordinamento Militare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto