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  • Art. 659 Codice Ordinamento Militare - Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi per ufficiali dei ruoli speciali

Art. 220 Codice Ordinamento Militare - Ammissione alle scuole militari

Le ammissioni alle scuole militari si effettuano ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I e IX, e titolo III, capo XI del presente codice.




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