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  • Art. 1004 Codice Ordinamento Militare - Nomine nel complemento del personale dell’Arma dei carabinieri

Art. 2203 Codice Ordinamento Militare - Norma di salvaguardia per il reclutamento di determinate categorie

In relazione a quanto disposto dagli articoli 2199 e 2202, sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di assunzione del personale di cui alle seguenti disposizioni: articolo 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; articolo 5, comma 4­bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199; articolo 4, commi 4­ter e 4­quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201; articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78.




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