Sino all'anno 2015, fermo restando l'organico complessivo delle Forze armate, stabilito dall'articolo 798, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei ruoli del personale militare non direttivo e non dirigente delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale militare non direttivo. (1) 1bis. Dall'anno 2016 e sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ferma restando l'entità complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate, di cui all'articolo 2206bis, la devoluzione delle eventuali carenze organiche di cui al comma 1 può essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate. (2) (1) Comma così modificato dall’ art. 4, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8. (2) Comma aggiunto dall’ art. 4, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.